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11/07/2024

Ordinanza

Il Responsabile dell’Area di Polizia Locale

 

Premesso che lungo le strade comunali, a causa dell'incuria dei proprietari dei terreni confinanti e dell'abbandono generalizzato delle attività colturali, è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, invadendola e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all'uso della stessa, ostruendo altresì il campo visivo agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica;

Considerato che spesso le piantagioni sono presenti sulle proprietà confinanti con la pubblica via ad una distanza difforme da quella prevista dal Codice della Strada;

Considerato che la presenza di:

siepi che invadono la sede viaria, le pertinenze, le scarpate, i marciapiedi ed i passaggi pedonali;

rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini e terreni agricoli, ovvero in aree incolte o boscate;

piante radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;

piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;

piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizione tale che il fogliame che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche, o possa costituire causa di innesco di incendi; oltre a restringere e danneggiare la sede stradale interessata dall'apparato radicale, costituisce grave pericolo per la circolazione del traffico, in quanto viene limitata la distanza di visuale libera e la larghezza utile delle strade; inoltre vengono a crearsi della anomalie nella planarità del piano viabile e, talvolta, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, tronchi e rami delle alberature finiscono per ingombrare la carreggiata;

Ritenuto che presso curve e incroci stradali, le siepi, i cespugli e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per 20 metri lineari prima dell'inizio della curva e degli incroci, da entrambi i lati dei due sensi di marcia;

Considerato, inoltre, che le suddette circostanze hanno effetti anche sui rischi di incendio in prossimità delle strade comunali;

Constatato che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nel capoverso precedente;

Constatata l'enorme difficoltà ad eseguire le lavorazioni di pulizia e manutenzione delle opere e pertinenze stradali, spesso avvolte o occupate dalla folta vegetazione presente sulle proprietà private;

Visto il testo unico sull'ordinamento degli enti locali 18/08/2000, n° 267 ed in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto lo Statuto Comunale;

Vjsto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m.i, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade, nonché gli articoli, riferiti agli stessi, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n°495;

Ritenuto di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate norme, per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di decoro pubblico;

Rilevata la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione, sulle strade comunali, nel territorio del Comune di Rotondi aperte al pubblico transito;

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori di immobili e terreni confinanti con le strade comunali di provvedere alla potatura di siepi e piantagioni in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria secondo le disposizioni ed obblighi sanciti dal Codice della strada. In particolare, i proprietari dovranno provvedere a:

potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;

tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, che restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;

rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, fogliame e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;

adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;

manutenere, in corrispondenza delle curve e degli incroci presenti lungo le strade, le siepi, le ramaglie e le piantagioni ad un'altezza non superiore ad un metro dal piano stradale, per non impedire la visibilità e ciò a partire da 20metri dall'inizio delle curve e degli incroci;

rimuovere completamente piante, alberi e arbusti collocati lungo il confine stradale e/o in posizione non conforme con le disposizioni del Codice della Strada principalmente se l'apparato radicale sviluppatosi al di sotto del piano stradale ne comporti la deformazione;

eseguire con la massima tempestività i lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi ogniqualvolta avvenga un'invasione nella proprietà pubblica.

È fatto, inoltre, obbligo di:

provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verifichino le problematiche definite in premessa;

adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;

provvedere all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade;

eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dal Codice della Strada;

AVVERTE

che i proprietari e/o conduttori di immobili e terreni confinanti con le strade comunali devono eseguire gli interventi necessari ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione a quanto sopra specificato, nonché stabilito dalle normative vigenti in materia, in modo da garantire la massima sicurezza e la pubblica incolumità;

RENDE NOTO

che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata:

alla sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla L. 689/1981;

alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173,00 ad euro 695,00 secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del Codice della strada.

Gli agenti della forza pubblica provvederanno agli adempimenti di rispettiva competenza ai fini del rispetto della presente ordinanza. Si ricorda che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'alt 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista, con conseguente chiamata in causa nell'eventualità di sinistri. In particolare si rammenta il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d'ufficio, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi. La presente ordinanza avrà validità sino al 30 aprile 2025.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

Prefettura U.T.G. di Avellino,

Commissariato di Polizia di Stato di Cervinara;

Comando Stazione Carabinieri di Cervinara;

Polizia Locale;

Direzione Provinciale Viabilità;

Direzione Provinciale ANAS

 

Il Presente atto amministrativo sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune di Rotondi.

 

Il Responsabile dell’Area di Polizia Locale

Raffaele Cantone

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